Statuto e Regolamento

STATUTO

Denominazione – Sede – Scopi

Art. 1

Il “Comitato Centrale dei Veterani e Reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali”, già “Comizio Centrale Romano dei Veterani delle guerre combattute per l’Indipendenza e l’Unità d’Italia” – eretto in Ente morale con R. D. 1 settembre 1911, N. 1047, modificato con R. D. 28 giugno 1914 – si trasforma in “Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon”, con sede in Roma.

Art. 2

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon è patriottico, apolitico, apartitico e si propone di:

– fornire con i propri iscritti una Guardia d’Onore alle Tombe dei Sovrani d’Italia, quale tributo di riconoscenza per l’Augusta Casa Savoia che portò all’unità e alla grandezza della Patria;

– mantenere vivo il culto della Patria ed il senso dell’Onore;

– esaltare, custodire e tramandare le glorie e le tradizioni militari della Patria; conservare e consolidare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra tutti gli iscritti;

– tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili dello Stato, con le Forze Armate e conservare stretti rapporti di collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma italiane ed estere.

Patrimonio

Art. 3

Il patrimonio dell’Istituto è costituito:

a) dalle eccedenze che si realizzeranno ogni anno sulle entrate ordinarie rispetto alle spese;

b) abrogato;

c) da lasciti, donazioni e da ogni altro provento destinato ad incremento patrimoniale.

Secondo comma: abrogato.

 Mezzi per il funzionamento

Art. 4

All’attuazione degli scopi anzidetti l’Istituto provvede con le rendite patrimoniali, con l’ammontare delle quote sociali annue e con ogni eventuale entrata straordinaria, non destinata ad accrescere il patrimonio.

 Organi dell’Istituto

Art. 5

Sono organi dell’Istituto:

a) il Presidente;

b) la Consulta;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il Consiglio Generale;

e) le Delegazioni nelle Province.

Del Presidente

Art. 6

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale fra i soci che provengono dal servizio permanente delle Forze Armate o dei Corpi Armati dello Stato e che appartengono alle categorie in congedo.

Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Spettano al Presidente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza dell’Istituto. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consultore più anziano per nomina.

Il Presidente presenta per l’approvazione al Consiglio Generale i regolamenti interni, il bilancio preventivo, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, il bilancio consuntivo, le deliberazioni che importino variazioni patrimoniali.

Il Presidente nomina i membri della Consulta e gli ispettori e propone al Consiglio Generale la nomina dei componenti della commissione di disciplina.

Della Consulta

Art. 7

La consulta è composta di tre membri. I membri della Consulta durano in carica un triennio e possono essere confermati. Il Presidente deve sentire il parere della Consulta sui regolamenti interni, sui bilanci preventivi e sulle deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, sui bilanci consuntivi, sulle deliberazioni che importino variazioni patrimoniali, sulla costituzione delle Delegazioni nelle province, sulla nomina e revoca dei Delegati, nonché sulla convocazione del Consiglio Generale e sul relativo ordine del giorno. Il Presidente può inoltre promuovere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 8

A ciascuno dei componenti la Consulta possono essere assegnati dal Presidente speciali compiti, con obbligo di rendere conto allo stesso Presidente dell’esecuzione degli incarichi ricevuti.

Del Consiglio Generale

Art. 9

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell’Istituto ed è costituito:

a) dai membri della Consulta;

b) dagli Ispettori delle Guardie d’Onore;

c) dai componenti la Commissione di disciplina;

d) dai Delegati e dai commissari delle delegazioni.

È ammesso il voto per delega scritta da allegarsi agli atti del Consiglio Generale.

Alle sue riunioni hanno diritto di assistere, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i revisori dei conti.

Art. 10

Il Consiglio Generale è convocato, di regola, una volta l’anno e delibera sui più importanti problemi che interessano il funzionamento dell’Istituto.

È richiesto il voto favorevole del Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri, sulle proposte concernenti modificazioni dello statuto dell’Ente.

Delle Delegazioni delle Province

Art. 11

In tutte le province dello Stato italiano e nei Paesi esteri in cui risiedano non meno di dieci Guardie d’Onore può essere costituita dal Presidente apposita Delegazione. La costituzione potrà essere effettuata anche con carattere interprovinciale/internazionale.

Art. 12

I delegati sono eletti con mandato triennale dai soci membri della delegazione a maggioranza semplice e possono essere confermati.

Nelle province e nei Paesi esteri ove per qualsiasi motivo non vi sia un delegato o sia venuto meno, il presidente può nominare un commissario che rimarrà in carica fino all’elezione del delegato. Per i requisiti di eleggibilità del delegato si rimanda al regolamento.

Art. 13

Il Delegato è incaricato di compiti di organizzazione e vigilanza dei soci, di ogni opportuno accertamento nell’interesse del sodalizio e dei singoli soci e delle conseguenti segnalazioni all’Amministrazione Centrale dell’Istituto, per i provvedimenti di competenza.

Art. 14

Al Delegato può essere assegnata dal Presidente dell’Istituto una somma annua, nei limiti strettamente indispensabili, per le eventuali necessarie spese di funzionamento e/o per le eventuali iniziative particolari programmate nell’anno, sulla base delle disponibilità finanziarie ex Art. 3.

Della erogazione della somma stessa egli deve rendere conto entro il gennaio dell’anno immediato successivo a quello scaduto. Egli deve, inoltre, presentare al Presidente una relazione annuale sulla attività svolta dalla Delegazione.

Dei Soci

Art. 15

Possono appartenere all’Istituto come soci, sempre che risultino di ineccepibile condotta morale e abbiano adeguati requisiti culturali:

– gli ex combattenti di tutte le campagne;

– coloro che hanno prestato o prestano servizio nelle Forze Armate dello Stato o nelle Forze dell’Ordine;

– altre persone che condividano le idealità e gli scopi dell’Istituto. Essi tuttavia non possono essere la maggioranza dei soci dell’Istituto.

La partecipazione dei militari in servizio al sodalizio avviene nel rispetto dei doveri attinenti alla disciplina militare (L. 11 luglio 1978 n.382 e D.P.R. 18 luglio 1986 n.545 e successive modifiche).

L’ammissione a socio è deliberata a discrezione del Presidente su parere non vincolante del delegato di competenza.

Art. 16

Le domande di ammissione come socio debbono essere corredate dai documenti prescritti dalle norme del regolamento interno dell’Istituto che regolerà anche tutte le modalità di pagamento delle quote d’ammissione ed annuali.

Art. 17

All’atto dell’accettazione della domanda i richiedenti sono tenuti a versare una quota d’ammissione. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale. L’importo delle quote è deciso dal Consiglio Generale.

Art. 18

Le quote dei soci sono versate all’Amministrazione centrale direttamente o per il tramite dei rispettivi Delegati e/o Commissari.

Art. 19

Il Presidente curerà di promuovere tutte le possibili agevolazioni a favore dei soci residenti fuori Roma, che si recano a compiere il servizio di Guardia d’Onore.

Art. 20

I soci, oltre che per volontarie dimissioni, possono cessare di far parte dell’Istituto per radiazione, la quale viene pronunziata dal Presidente:

a) per indegnità;

b) per indisciplina sociale;

c) per aver lasciato trascorrere un anno dalla loro ammissione senza aver compiuto alcun servizio di Guardia d’Onore e non ne giustifichino i motivi;

d) per morosità.

Art. 21

La radiazione per indegnità implica la perdita dei diplomi e distintivi d’onore in precedenza concessi dall’Istituto. I soci radiati per motivi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo possono essere riammessi, purché non siano recidivi.

Art. 22

La radiazione per morosità viene pronunziata quando la mora nei pagamenti dovuti superi i dodici mesi.

Art. 23

Nei casi d’infrazioni ai doveri sociali, che non rivestano tale gravità da rendere necessario il provvedimento di radiazione, il Presidente può far luogo soltanto alla sospensione o ad una semplice deplorazione.

Art. 24

Il Presidente prima di deliberare (ai sensi dell’art. 20, le lettere a), b), c) e dell’art. 23, la radiazione, ovvero la sospensione o deplorazione), deve sentire il parere di apposita Commissione di disciplina. La Commissione di disciplina è nominata dal Presidente ed è composta di tre membri, che durano in carica un triennio e possono essere confermati. Di essa deve far parte in qualità di Presidente un componente della Consulta.

 Servizio di Guardia d’Onore

Qualifiche – Distintivi

Medaglia di benemerenza – Ispettori – Labaro

Art. 25

I servizi di guardia d’Onore e l’organizzazione interna dell’Istituto sono disciplinati dal regolamento, che sarà approvato dal Consiglio Generale.

I soci appartenenti alle Forze Armate svolgono il servizio di guardia d’onore nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio ed in abito civile.

Art. 26

La qualifica di “Guardia d’Onore” è attribuita, con determinazione del Presidente, ai soci che siano iscritti da almeno sei mesi ed abbiano prestato non meno di due servizi effettivi di Guardia d’Onore. Tale qualifica dà diritto al socio di fare uso di apposito distintivo.

Art. 27

Al termine di ogni anno viene conferita per determinazione del Presidente, la qualifica di “Guardia d’Onore scelta”- nella misura massima dell’uno per cento delle Guardie d’Onore – ai soci che durante l’anno medesimo, abbiano compiuto il maggior numero di servizi di Guardia d’Onore. Tale qualifica dà diritto al socio di fare uso di apposito segno sul distintivo di Guardia d’Onore.

Art. 28

La medaglia di benemerenza dell’Istituto è concessa dal Presidente ai soci che abbiano lungamente dato prova di esemplare attività o che si siano distinti per aver contribuito all’incremento e al prestigio dell’Istituto.

In nessun caso potrà detta medaglia essere conferita se non siano trascorsi due anni dal conferimento della qualifica di “Guardia d’Onore”.

Art. 29

Ogni tre anni il Presidente nomina trentasei Ispettori delle Guardie d’Onore, uno ciascuno per il Nord, il Centro e il Sud Italia e per ogni regione o continente, con compiti organizzativi e di coordinamento fra le delegazioni.

Gli ispettori possono essere confermati in carica allo scadere del triennio.

Essi svolgono compiti di vigilanza e controllo sul servizio di guardia, secondo le norme che regolano il servizio, oltre che l’effettuazione dei compiti loro affidati dal presidente.

Art. 29 bis

L’Istituto è dotato di Bandiera Storica costituita dal Tricolore Reale con stemma Sabaudo bordato d’azzurro e sormontato dalla corona reale; dall’asta pende coccarda azzurra frangiata in oro recante la denominazione completa dell’Ente (e la dicitura della delegazione provinciale).

L’Istituto è altresì dotato di un labaro di colore azzurro di forma quadrata (cm 75×75) bordato di frangia dorata, che reca ai lati cordone e fiocco pure dorati, con la denominazione dell’Ente e, a scendere, il nodo di Savoia, le ricompense al valore conseguite dai soci, il logo sociale e la dicitura della delegazione provinciale.

Contabilità

Art. 30

L’esercizio finanziario dell’Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 31

Il Presidente definisce il bilancio di previsione dell’Istituto entro il mese di gennaio dell’anno cui si riferisce. Detto bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio e deve essere compilato anche tenendo conto delle entrate ed uscite effettive dell’esercizio precedente.

Art. 32

Entro il mese di marzo il Presidente predispone il conto finanziario consuntivo della gestione dell’esercizio precedente che sarà poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale. Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato dei documenti giustificativi oltre che da una relazione sulla gestione.

Entro il mese di marzo il Presidente trasmette per competenza il bilancio consuntivo ai revisori dei conti, unitamente ad una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione; entro lo stesso mese il Presidente trasmette al Ministero della Difesa il conto documentato. All’Istituto è fatto divieto di rilasciare garanzie, avalli e fideiussioni.

Revisori dei conti

Art. 33

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, nomina tre Revisori dei conti e due supplenti.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nella prima riunione i componenti del collegio nominano il presidente del collegio medesimo.

I revisori dei conti:

a) vigilano, sulla scorta del bilancio preventivo, sulla regolarità della gestione amministrativa dell’Istituto e sulla corretta tenuta della contabilità ed, all’uopo, possono anche individualmente effettuare ispezioni e verifiche;

b) comunicano immediatamente al presidente dell’Istituto eventuali irregolarità amministrative e contabili;

c) redigono la relazione al conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio generale.

Servizio di tesoreria

Art. 34

Il servizio di riscossione è affidato alle Poste e/o ad Istituti di Credito o direttamente all’Istituto.

Comitato d’Onore

Art. 35

È costituito un Comitato d’Onore composto da personalità di chiara fama, su proposta del Presidente dell’Istituto, ratificata dal Consiglio Generale.

Del regolamento

Art. 36

Le attività statutarie ed organizzative saranno disciplinate da apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Generale.

 Dell’Ufficio di Segreteria

Art. 36 bis

La costituzione dell’Ufficio di Segreteria presso la sede dell’Istituto e le modalità di nomina del personale sono stabilite dal Presidente.

Destinazione del patrimonio in caso di cessazione dell’Istituto

Art. 37

In caso di cessazione dell’Istituto, le residue attività saranno devolute nei modi di legge ad altro Ente con finalità patriottiche analoghe a quello dell’Istituto stesso, secondo i deliberati del Consiglio Generale.

Le norme transitorie vengono abrogate.

REGOLAMENTO INTERNO

Il servizio di guardia

Art. 1

Il servizio di guardia viene prestato alle Tombe dei Re e delle Regine d’Italia, al Pantheon e negli altri luoghi all’estero ove sono provvisoriamente sepolti.

Art. 2

I soci dell’Istituto hanno la facoltà di scegliere sia quando prestare il proprio servizio di guardia sia la sua durata, tenuto conto che la guardia non si monta durante le funzioni liturgiche che si svolgono nel Pantheon.

Art. 3

Il servizio di guardia viene prestato ad ore intere.

All’inizio di ogni guardia, i soci appongono sul registro delle firme la data, il proprio nome, il numero di matricola, l’indicazione del luogo di residenza, l’orario d’inizio del servizio; al termine, l’orario di cessazione.

Art. 4

All’inizio di ciascun anno, i soci informano per iscritto la presidenza circa il numero delle ore di servizio effettuate nel corso dell’anno precedente, ai fini statistici e per la concessione delle medaglie al merito di servizio e della qualifica di guardia scelta.

È facoltà della presidenza disporre idonee verifiche di quanto comunicato.

Le dichiarazioni mendaci provocano la radiazione dall’Istituto.

Art. 5

Il servizio di guardia viene prestato in abito scuro, con scarpe scure, camicia bianca o celeste (per gli uomini), cravatta sociale (per gli uomini), foulard sociale (per le donne), distintivo sociale, fascia sociale, eventuale copricapo dell’arma o specialità di appartenenza o basco blu con distintivo sociale.

L’uso del mantello sociale è facoltativo.

È consentito l’uso di guanti.

Art. 6

Il servizio di guardia viene svolto con compostezza adeguata al luogo ed al compito, con il minimo possibile di interruzioni, in silenzio e riducendo al massimo i proprî movimenti.

È fatto divieto di intrattenersi con i visitatori della Basilica o di dare informazioni di competenza dei custodi.

Art. 7

Per la partecipazione alla cerimonia annuale di fondazione dell’Istituto vengono concesse quattro ore di servizio, per la partecipazione alle funzioni religiose in suffragio dei Sovrani nei Loro luoghi di sepoltura ne vengono concesse due.

Art. 8

Sono consentiti i servizi di guardia prestati nella Basilica di Superga alle tombe dei conti e dei duchi di Savoia e dei Re di Sardegna.

Tali servizi vengono segnalati all’inizio di ogni anno dal delegato provinciale di Torino alla presidenza con l’indicazione delle ore effettuate da ciascun socio, ma non vengono conteggiati ai fini della concessione delle medaglie al merito di servizio o della qualifica di guardia scelta.

Art. 9

Il mantello sociale è di un tipo unico, di colore blu, con stemma sabaudo e corona reale sul lato sinistro e ganci dorati.

L’uso del mantello

Art. 10

L’uso del mantello sociale è consentito, oltre che nei luoghi di sepoltura dei Sovrani, soltanto nel corso di cerimonie religiose.

E’ fatto divieto di usarlo in altre occasioni salvo permesso del Presidente.

Elezioni interne

Art. 11

I delegati vengono eletti a maggioranza semplice, in turno unico, dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Essi devono essere stati regolarmente convocati, per iscritto, dal delegato uscente o dal commissario della delegazione con apposito invito in cui vengano indicati il luogo, il giorno e l’ora della convocazione.

Art. 12

Il presidente è eletto ogni tre anni a maggioranza semplice dal Consiglio Generale fra i soci che prestino o abbiano prestato servizio nelle quattro Forze Armate o nel Corpo della Guardia di Finanza.

In caso di morte, dimissioni o impedimento, le funzioni vengono assunte dal vicepresidente fino alla cessazione del triennio.

Art. 13

I delegati promuovono l’immagine dell’Istituto, attraverso iniziative adeguate, quali funzioni religiose, convegni culturali, cerimonie militari e curano il proselitismo.

Essi riferiscono alla presidenza all’inizio di ogni anno circa le attività promosse l’anno precedente.

Funzionamento delle delegazioni

Art. 14

Il presidente ha la facoltà di revocare l’incarico dei delegati in caso di manifesta inattività, indisciplina sociale o permanente conflittualità interna.

Art. 15

Il regolamento interno e il regolamento per il servizio delle Guardie d’Onore approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 giugno 1933 – XI, nonché il regolamento per le elezioni del 2006 sono abrogati.

 

Logo e Distintivo Sociale

Art.16

Il Logo Sociale consta di un tondo con lo Stemma di Savoia sormontato da Corona Reale su fondo blu recante la dicitura “Guardia d’onore reali tombe pantheon”

Art.17

Il Distintivo, da apporsi al bavero sinistro della giacca, riporta il logo sociale.